Statuto

COSTITUZIONE

ART. 1 – È corrente in Padova, senza scopo di lucro, l’Associazione culturale “CENTRO STUDI ETTORE LUCCINI”.

FINALITÀ

ART. 2 – L’Associazione si propone di reperire documentazione, nonchè di promuovere ed organizzare attività di ricerca, studio, formazione, pubblicazione e divulgazione attinenti sia alla storia moderna e contemporanea, sia alla storia del movimento operaio e popolare del Veneto nelle sue varie espressioni sociali, culturali e politiche.
ART. 2.1 – L’associazione, in quanto “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” adotta tutte le prescrizioni previste all’art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e), h), i), del D.Lgs. n.460/1997, qui sotto descritte:
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) divieto di svolgere attività diverse di quelle menzionate alla lettera a) dell’art.10 D.Lgs. n.460/1997;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazioneo la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad essa connesse;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distitivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 3 – Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione potrà:
– curare il reperimento, la raccolta e la conservazioni delle fonti documentarie, comprese quelle orali, e degli strumenti bibliografici che, per la loro attuale consistenza si connotano come bene culturale;
– promuovere nel campo degli studi storici sociali e culturali, ricerche, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, rivolti in particolare agli amministratori degli Enti Locali, agli insegnanti, agli operatori dei servizi e organizzazioni sociali e delle pubbliche istituzioni, con l’eventuale pubblicazione dei risultati conseguiti con tali iniziative;
– curare in proprio la pubblicazione del periodico “materiali di storia”;
– attivare la collaborazione, anche in regime di convenzione, con altri enti ed istituti;
– istituire borse di studio a favore di giovani studiosi per le attività di ricerca di cui all’art.2;
– svolgere, inoltre, ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
– estendere la propria struttura organizzativa nel territorio Veneto, anche costituendo sezioni soci in altre città e province.
– istituire sedi distaccate, comunali e provinciali, filiali ecc., con o senza autonomia nella programmazione dlel’attività culturale, finanziarie e/o di bilancio;
– partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, organizzazioni, purché non lucrative, che abbiano come scopo attività inerenti al movimento operaio e popolare veneto, nei settori indicati all’art.10 comma A del D.L. 460 del 4.12.1997.

ART. 4 – La consultazione dell’archivio e della biblioteca sarà regolata da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – L’associazione opera in piena autonomia culturale e scientifica secondo il metodo del libero dibattito delle idee e del confronto tra culture e orientamenti diversi, avendo come riferimento i valori della Costituzione repubblicana e del movimento operaio e popolare.

SOCI

ART. 6 – Possono aderire al “Centro Studi Ettore Luccini” cittadini, enti ed associazioni di orientamento democratico che intendono operare e contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità del Centro.
Gli associati possono essere ordinari e sostenitori.
Le quote di associazione saranno deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Sulle domande di adesione delibera il Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio dà diritto:
– alla partecipazione della vita associativa
– all’uso gratuito della biblioteca e alla consultazione, in sede del Centro, dell’archivio storico
– all’invio delle pubblicazioni edite dal Centro
– alla partecipazione alle attività culturali.

ART. 8 – La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
– per gravi e documentate violazioni dei doveri di associato;
– per il mancato versamento della quota associativa entro i termini deliberati dall’assemblea.
La perdita della qualifica di associato dovrà essere deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ORGANI DEL CENTRO

ART. 9 – Sono organi del Centro:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Direttore;
– il Segretario;
– il Collegio dei Sindaci.

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 10 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati e si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno su convocazione del Presidente.
L’assemblea ordinaria:
– può eleggere un Presidente Onorario;
– elegge, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
– delibera l’ammontare delle quote associative e l’eventuale perdita della qualità di associato;
– approva le linee programmatiche del Centro;
– discute ed approva la relazione finanziaria, il bilancio consuntivo e patrimoniale e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione del Collegio dei Sindaci.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da oltre sei mesi.
L’assemblea straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione;
– sull’ordine del giorno indicato da chi l’ha richiesta.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso, che verrà esposto nell’albo del Centro e inviato al domicilio di ogni associato almeno quindici giorni prima della data prevista; dovrà indicare il giorno e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione e recare l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato.
Per l’approvazione delle singole delibere sia in sede ordinaria che in sede straordinaria sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti, mentre per le delibere relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell’Associazione occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo:
– elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore, che formano la presidenza, designa il segretario, il responsabile dell’archivio e della biblioteca, il direttore del periodico e i responsabili di eventuali altre attività.
– provvede all’attuazione delle indicazioni programmatiche dell’assemblea attraverso l’adozione di programmi annuali e dirige l’attività ordinaria del Centro;
– predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
– decide la costituzione eventuale di sezioni soci in altre città o province;
– istituisce sedi distaccate, filiali, ecc.
– definisce il grado di autonomia delle stesse, nella programmazione dell’attività culturale, finanziaria e/o di bilancio;
– decide la costituzione, anche assieme ad altri, di associazioni, fondazioni, organizzazioni, purché non lucrative, che abbiano come scopo attività inerenti al movimento operario e popolare veneto, nei settori indicati all’art.10 comma A del D.L. 460 del 4.12.1997.
Le cariche sociali, con l’esclusione del direttore, non comportano alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività del Centro.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità o quando ne venga fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In casi di necessità e urgenza la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo di telegramma con preavviso di 48 ore.
Per la validità della riunione è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli stessi.
Ai fini di un suo miglior funzionamento, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell’apporto, di esperti che potranno, con funzioni consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea non potranno essere superiori al numero di quindici; durano in carica tre e sono rieleggibili.

LA PRESIDENZA

ART. 12 – La Presidenza
Il Presidente Onorario, il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore formano la Presidenza col compito di presiedere all’attuazione dei programmi e delle decisioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 13
Il Presidente rappresenta ufficialmente l’Associazione nelle manifestazioni pubbliche del CSEL e in quelle organizzate da terzi; convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario garantisce i soci nel rispetto degli scopi e delle finalità, previste dal presente Statuto nell’attività quotidiana e nelle decisioni assunte.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Direttore rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l’attuazione dei programmi, delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 14 – Il Collegio dei Sindaci:
– elegge tra i suoi membri un Presidente;
– provvede al controllo della regolarità della gestione, della documentazione contabile e dei relativi registri; della tenuta del conto di cassa;
– redige una apposita relazione ai bilanci annuali.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. Essi dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, partecipano alle Assemblee e sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ENTRATE E BENI PATRIMONIALI

ART. 15 – Le entrate del Centro sono costituite da:
– quote dei soci ordinari e sostenitori;
– contributi di enti e privati liberi o in convenzione;
– eventuali donazioni o lasciti;
– entrate connesse con l’attività del Centro.

BILANCI

ART. 16 – Il bilancio del Centro è pubblico.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo sarà presentato all’approvazione dell’assemblea:
– il bilancio consuntivo;
– il bilancio preventivo;
– la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività del Centro nell’anno trascorso;
– la relazione del Collegio dei Sindaci.

SCIOGLIMENTO DEL CENTRO

ART. 17 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Centro, così come previsto all’art.10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.460/1997, è obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

ART. 18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ultima modifica, 27 Aprile 2004
(Atto Notaio Nicola Cassano in Padova,
n. 116.939 di repertorio)