Biblioteca

   

 

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Regolamento

 ART. 1

La biblioteca è aperta al pubblico, studiosi e ricercatori, con le seguenti finalità:

a)   diffondere la cultura e l’informazione;

b)  favorire la crescita culturale e civile del cittadino;

c)   garantire la custodia, l’integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti di valore storico e culturale facenti parte del suo patrimonio;

d)  adottare iniziative atte a diffondere la storia e le tradizioni locali.

 ART. 2

La biblioteca è collegata attraverso una convenzione con il Polo Universitario di Padova al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).  

ART. 3

L’accesso alla biblioteca e la consultazione sono libere e gratuite per tutti.

 ART. 4

I soci del Centro Luccini accedono al prestito senza alcuna condizione.

 ART. 5

I minorenni accedono al prestito se accompagnati, almeno la prima volta, da un adulto che sottoscriva per loro tutte le responsabilità del prestito.

 ART. 6

 A tutti i richiedenti il prestito sarà fatta fotocopia del documento di identità e verseranno una garanzia di £ 50.000 che verrà restituita quando non saranno più interessati al prestito.

 ART. 7

Sono esclusi dal prestito:

-         tutte le pubblicazioni antecedenti il 1945;

-         le edizioni in possesso solo della nostra biblioteca;

-         le enciclopedie;

-         gli opuscoli;

-         i quotidiani;

-         le riviste.

 ART. 8

Il prestito è strettamente personale.

 ART. 9

La biblioteca accetta il prestito interbibliotecario per tutti i libri, a condizione che il libro non diventi oggetto di prestito a terzi.

ART. 10

Ogni consultazione ed ogni prestito verranno annotati in un apposito registro.

 ART. 11

Della perfetta tenuta del libro ottenuto in prestito è personalmente responsabile il richiedente, al quale è fatto divieto di danneggiare anche con semplici segni a lapis o a biro la realtà dell’opera; in caso di inadempienza, il richiedente è tenuto a pagare il danno.

L’utente che, avendo avuto un volume in prestito, lo smarrisca, è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del volume con un altro esemplare della stessa edizione.

Qualora il volume smarrito non fosse più reperibile in commercio, l’utente dovrà risarcire alla biblioteca, con le modalità previste dalla legge in materia, un importo pari al prezzo di mercato dell’opera (valore inventariale rivalutato).

Inoltre sarà necessario che l’utente renda in questura una denuncia di smarrimento dalla quale emergano le circostanze in cui è avvenuta la perdita del volume e presenti alla biblioteca una copia di tale dichiarazione.

 ART. 12

Il prestito ha normalmente la durata di 30 giorni, rinnovabili

 ART. 13

La biblioteca è attualmente aperta al prestito dalle ore 9.00 alle ore 12,30 dal lunedi al venerdì mentre per la sola consultazione è aperta anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

E’ possibile concordare, per esigenze particolari, altri orari.

La biblioteca è inoltre chiusa nei giorni festivi infrasettimanali e nei periodi di ferie.

 ART. 14

Del patrimonio librario e dell’ordinato svolgimento della vita della biblioteca è responsabile il Bibliotecario e i suoi collaboratori che sono tutti abilitati alla catalogazione in SBN.

  Il Centro Studi Ettore Luccini è associato a
   
 
 

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