Regolamento
ART.
1
La
biblioteca è aperta al pubblico, studiosi e ricercatori, con le
seguenti finalità:
a)
diffondere la cultura e l’informazione;
b)
favorire la crescita culturale e civile del cittadino;
c)
garantire la custodia, l’integrità e il godimento pubblico
del materiale bibliografico, dei documenti di valore storico e
culturale facenti parte del suo patrimonio;
d)
adottare iniziative atte a diffondere la storia e le
tradizioni locali.
ART.
2
La
biblioteca è collegata attraverso una convenzione con il Polo
Universitario di Padova al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
ART. 3
L’accesso alla biblioteca e la consultazione sono libere e gratuite
per tutti.
ART.
4
I
soci del Centro Luccini accedono al prestito senza alcuna
condizione.
ART.
5
I
minorenni accedono al prestito se accompagnati, almeno la prima
volta, da un adulto che sottoscriva per loro tutte le responsabilità
del prestito.
ART. 6
A
tutti i richiedenti il prestito sarà fatta fotocopia del documento
di identità e verseranno una garanzia di £ 50.000 che verrà
restituita quando non saranno più interessati al prestito.
ART.
7
Sono
esclusi dal prestito:
-
tutte le pubblicazioni antecedenti il 1945;
-
le
edizioni in possesso solo della nostra biblioteca;
-
le
enciclopedie;
-
gli
opuscoli;
-
i
quotidiani;
-
le
riviste.
ART.
8
Il
prestito è strettamente personale.
ART.
9
La
biblioteca accetta il prestito interbibliotecario per tutti i libri,
a condizione che il libro non diventi oggetto di prestito a terzi.
ART. 10
Ogni
consultazione ed ogni prestito verranno annotati in un apposito
registro.
ART.
11
Della perfetta tenuta del libro ottenuto in prestito è personalmente
responsabile il richiedente, al quale è fatto divieto di danneggiare
anche con semplici segni a lapis o a biro la realtà dell’opera; in
caso di inadempienza, il richiedente è tenuto a pagare il danno.
L’utente che, avendo avuto un volume in prestito, lo smarrisca, è
tenuto a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del volume
con un altro esemplare della stessa edizione.
Qualora il volume smarrito non fosse più reperibile in commercio,
l’utente dovrà risarcire alla biblioteca, con le modalità previste
dalla legge in materia, un importo pari al prezzo di mercato
dell’opera (valore inventariale rivalutato).
Inoltre sarà necessario che l’utente renda in questura una denuncia
di smarrimento dalla quale emergano le circostanze in cui è avvenuta
la perdita del volume e presenti alla biblioteca una copia di tale
dichiarazione.
ART.
12
Il
prestito ha normalmente la durata di 30 giorni, rinnovabili
ART.
13
La
biblioteca è attualmente aperta al prestito dalle ore 9.00 alle ore
12,30 dal lunedi al venerdì mentre per la sola consultazione è
aperta anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
E’
possibile concordare, per esigenze particolari, altri orari.
La
biblioteca è inoltre chiusa nei giorni festivi infrasettimanali e
nei periodi di ferie.
ART.
14
Del
patrimonio librario e dell’ordinato svolgimento della vita della
biblioteca è responsabile il Bibliotecario e i suoi collaboratori
che sono tutti abilitati alla catalogazione in SBN. |