STATUTO
COSTITUZIONE
ART. 1 - E’ corrente in Padova, senza scopo di
lucro, l’Associazione culturale “CENTRO STUDI ETTORE
LUCCINI”.
FINALITÀ
ART. 2 – L’Associazione si propone di reperire
documentazione, nonchè di promuovere ed organizzare
attività di ricerca, studio, formazione, pubblicazione
e divulgazione attinenti sia alla storia moderna e contemporanea,
sia alla storia del movimento operaio e popolare del Veneto
nelle sue varie espressioni sociali, culturali e politiche.
ART. 2.1 – L'associazione, in quanto "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" adotta tutte le prescrizioni previste all'art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e), h), i), del D.Lgs. n.460/1997, qui sotto descritte:
b) l'esclusivo perseguimeto di finalità di solidarietà sociale;
c) divieto di svologere attività diverse di quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 D.Lgs. n.460/1997;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazioneo la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utilie gli avanzi di gestioneper la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad essa connesse;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapproto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distitivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
ART. 3 - Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione
potrà:
- curare il reperimento, la raccolta e la conservazioni delle
fonti documentarie, comprese quelle orali, e degli strumenti
bibliografici che, per la loro attuale consistenza si connotano
come bene culturale;
- promuovere nel campo degli studi storici sociali e culturali,
ricerche, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, rivolti
in particolare agli amministratori degli Enti Locali, agli
insegnanti, agli operatori dei servizi e organizzazioni sociali
e delle pubbliche istituzioni, con l’eventuale pubblicazione
dei risultati conseguiti con tali iniziative;
- curare in proprio la pubblicazione del periodico "materiali
di storia;
- attivare la collaborazione, anche in regime di convenzione,
con altri enti ed istituti;
- istituire borse di studio a favore di giovani studiosi per
le attività di ricerca di cui all’art.2;
- svolgere, inoltre, ogni altra attività utile al conseguimento
degli scopi dell’Associazione.
- estendere la propria struttura organizzativa nel territorio Veneto, anche costituendo sezioni soci in altre città e province.
- istituire sedi distaccate, comunali e provinciali, filiali ecc., con o senza autonomia nella programmazione dlel'attività culturale, finanziarie e/o di bilancio;
- partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, organizzazioni, purché non lucrative, che abbiano come scopo attività inerenti al movimento operaio e popolare vento, nei settori indicati all'art.10 comma A del D.L. 460 del 4.12.1997.
ART. 4 - La consultazione dell’archivio e della
biblioteca sarà regolata da apposita delibera del Consiglio
Direttivo.
ART. 5 - L’associazione opera in piena autonomia culturale
e scientifica secondo il metodo del libero dibattito delle idee
e del confronto tra culture e orientamenti diversi, avendo come
riferimento i valori della Costituzione repubblicana e del movimento
operaio e popolare.
SOCI
ART. 6 - Possono aderire al “Centro Studi Ettore Luccini”
cittadini, enti ed associazioni di orientamento democratico
che intendono operare e contribuire concretamente alla realizzazione
delle finalità del Centro.
Gli associati possono essere ordinari e sostenitori.
Le quote di associazione saranno deliberate dall’Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 7 - Sulle domande di adesione delibera il Consiglio
Direttivo.
La qualifica di socio dà diritto:
- alla partecipazione della vita associaztiva
- all'uso gratuito della biblioteca e alla consultazione, in sede del Centro, dell'archivio storico
- all'invio delle pubblicazioni edite dal Centro
- alla partecipazione alle attività culturali.
ART. 8 - La qualifica di associato si perde per i seguenti
motivi:
- per gravi e documentate violazioni dei doveri di associato;
- per il mancato versamento della quota associativa entro
i termini deliberati dall’assemblea.
La perdita della qualifica di associato dovrà essere
deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.
ORGANI DEL CENTRO
ART. 9 - Sono organi del Centro:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore;
- il Segretario;
- il Collegio dei Sindaci.
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 10 - L’Assemblea è costituita da tutti
gli associati e si riunisce in seduta ordinaria una volta
all’anno su convocazione del Presidente.
L’assemblea ordinaria:
- può eleggere un Presidente Onorario;
- elegge, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Sindaci;
- delibera l’ammontare delle quote associative e l’eventuale
perdita della qualità di associato;
- approva le linee programmatiche del Centro;
- discute ed approva la relazione finanziaria, il bilancio consuntivo e patrimoniale, e il bilancio
preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché
la relazione del Collegio dei Sindaci.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente
o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo
degli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da
oltre sei mesi.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’ Associazione;
- sull’ordine del giorno indicato da chi l’ha
richiesta.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso, che verrà esposto nell’albo
del Centro inviato al domicilio di ogni associato almeno quindici
giorni prima della data prevista; dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione in prima e
seconda convocazione e recare l’elenco degli argomenti
posti all’ordine del giorno.
L’assemblea è valida in prima convocazione con
la presenza della maggioranza degli associati; in seconda
convocazione con qualsiasi numero di presenti. Ciascun associato
può farsi rappresentare mediante delega scritta da
un altro associato.
Per l’approvazione delle singole delibere sia in sede
ordinaria che in sede straordinaria sarà necessaria
la maggioranza assoluta dei presenti, mentre per le delibere
relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento
dell’Associazione occorrerà il voto favorevole
dei tre quarti dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 11 - Il Consiglio Direttivo:
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente
e il Direttore, che formano la presidenza, designa il segretario,
il responsabile dell’archivio e della biblioteca, il
direttore del periodico e i responsabili di eventuali altre
attività.
- provvede all’attuazione delle indicazioni programmatiche
dell’assemblea attraverso l’adozione di programmi
annuali e dirige l’attività ordinaria del Centro;
- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e
la relazione annuale da presentare all’Assemblea per
l’approvazione;
- decide la costituzione eventuale di sezioni soci in altre città o province;
- istituisce sedi distaccate, filiali, ecc.
- definisce il grado di autonomia delle stesse, nella programmazione dell'attività culturale, finanziaria e/o di bilancio;
- decide la costituzione, anche assieme ad altri, di associazioni, fondazioni, organizzazioni, purché non lucrative, che abbiano come scopo attività inerenti al movimento operario e popolare veneto, nei settori indicati all'art.10 comma A del D.L. 460 del 4.12.1997.
Le cariche sociali, con l’esclusione del direttore,
non comportano alcun compenso salvo il rimborso delle spese
sostenute in relazione alle attività del Centro.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi; potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta
il presidente ne ravvisi l’opportunità o quando
ne venga fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.
Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In casi di necessità e urgenza la convocazione potrà
essere fatta anche a mezzo di telegramma con preavviso di
48 ore.
Per la validità della riunione è richiesta in
prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti;
in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli
stessi.
Ai fini di un suo miglior funzionamento, il Consiglio Direttivo
potrà avvalersi dell’apporto, di esperti che
potranno, con funzioni consultive, partecipare alle riunioni
del Consiglio stesso.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea
non potranno essere superiori al numero di quindici; durano
in carica tre e sono rieleggibili.
LA PRESIDENZA
ART. 12 – La Presidenza
Il Presidente Onorario, il Presidente, il vice-presidente e il Direttore formano
la Presidenza col compito di presidere all’attuazione
dei programmi e delle decisioni dell’assemblea e del
Consiglio Direttivo.
ART. 13
Il Presidente rappresenta ufficialmente l’Associazione
nelle manifestazioni pubbliche del CSEL e in quelle organizzate
da terzi; convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario garantisce i soci del rispetto e degli scopi e delle finalità, previste dal presente Statuto nell'attività quotidiana e nelle decisioni assunte.
Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento.
Il Direttore rappresenta legalmente l’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio; cura l’attuazione
dei programmi, delle decisioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 14 - Il Collegio dei Sindaci:
- elegge tra i suoi membri un Presidente;
- provvede al controllo della regolarità della gestione,
della documentazione contabile e dei relativi registri; della
tenuta del conto di cassa;
- redige una apposita relazione ai bilanci annuali.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall’Assemblea. Essi dureranno in carica
tre anni e potranno essere rieletti, partecipano alle Assemblee
e sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ENTRATE E BENI PATRIMONIALI
ART. 15 - Le entrate del Centro sono costituite da:
- quote dei soci ordinari e sostenitori;
- contributi di enti e privati liberi o in convenzione;
- eventuali donazioni o lasciti;
- entrate connesse con l’attività del Centro.
BILANCI
ART. 16 - Il bilancio del Centro è pubblico.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Entro il termine del 30 aprile dell’anno
successivo sarà presentato all’approvazione dell’assemblea:
- il bilancio consuntivo;
- il bilancio preventivo;
- la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività
del Centro nell’anno trascorso;
- la relazione del Collegio dei Sindaci.
SCIOGLIMENTO DEL CENTRO
ART. 17 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Centro, così come previsto all'art.10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.460/1997, è obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA FINALE
ART. 18 - Per quanto non previsto dal presente
Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Ultima modifica, 27 Aprile 2004
(Atto Notaio Nicola Cassano in Padova,
n. 116.939 di repertorio)
|